
In virtù di una pronuncia della Suprema Corte (Cassazione Civile ordinanza n. 8619 del 28/03/2019) in cui si discuteva, essendo in contestazione, del corretto adempimento delle formalità previste dall’art. 140 cpc viene specificato che occorre la prova dell’inoltro dell’avviso di ricevimento ed anche il deposito in giudizio dell’avviso di ricevimento.